I nuovi termini di decadenza dall’impugnazione del licenziamento (Legge 182/10) valgono anche per gli agenti?

Come noto l’art. 32 della legge n. 182/2010 ha introdotto nuovi termini di decadenza dall’impugnazione del licenziamento e li ha estesi anche a fattispecie diverse dal licenziamento tra le quali, al comma 3), è ricompreso “il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c.”.
Nonostante la formula, generica e imprecisa, utilizzata dal legislatore, il rinvio all’art. 409 n. 3) c.p.c., secondo l’opinione di certa dottrina (cfr. ad es. C.A. Nicolini “L’evoluzione del regime di decadenze nei rapporti di lavoro” in R.I.D.L. 2013 n. 3, I, pag. 609 e ss.; M. Pollaroli: “Collegato Lavoro: anche gli agenti devono impugnare il recesso” in Guida al Lavoro n. 27 del 2011, p. 32;  M.M. Mutarelli: “L’impugnazione del recesso del committente nel lavoro parasubordinato “ in Il Contezioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010 n. 183 – 2011, 283”), includerebbe tra coloro che sono tenuti ad impugnare il recesso entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e che sono poi tenuti a depositare il ricorso giudiziale entro il successivo termine di centottanta giorni (o di sessanta giorni, decorrenti dal rifiuto della conciliazione richiesta), anche gli agenti che svolgono la loro attività in maniera prevalentemente personale (ovvero persone fisiche e piccoli imprenditori).
Ad avvalorare tale impostazione, secondo un autore, ci sarebbe l’esigenza di tutelare l’organizzazione dell’imprenditore, la certezza dei suoi rapporti giuridici nonché la speditezza dei processi il cui avvio, in questo modo, sarebbe accelerato dalla tempistica scandita dal Collegato Lavoro (cfr. M. Pollaroli op. cit. pag. 32).
Secondo altra dottrina l’applicazione della tempistica di cui all’art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010 al rapporto di agenzia farebbe sorgere solo la necessità di verificare la possibile interazione della stessa con gli artt. 1750 e 1751 c.c. e le disposizioni degli accordi economici collettivi (cfr. M.M. Mutarelli op. cit. pag. 283).

A questo orientamento dottrinale  se ne contrappone, in vero, un’altro che ritiene invece che l’art. 32 della legge n. 182/2010 non possa essere applicato ai rapporti di agenzia.
Per un autorevole autore (R.Baldi “Il Contratto di Agenzia” – 2015 Giuffré – pag. 670) ciò dipenderebbe dal fatto che il testo della norma (rubricata “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato”) è comunque privo di un riferimento espresso al recesso del preponente e ai contratti di agenzia in generale. Per questo, a parere del medesimo, non si potrebbe estendere  il regime di obbligatoria impugnazione (e collerati termini di decadenza) ai rapporti di agenzia sottoposti al rito del lavoro.

In posizione intermedia si pone a ben vedere altra Dottrina (E. Gragnoli: “L’impugnazione di atti diversi dal licenziamento” in Arg. Dir. Lav. 2011, n. 2, pag. 238,) secondo la quale l’art. 32, terzo comma, lett. b) potrebbe  invece avere  applicazione in ambito agenziale se interpretato in sintonia con l’art. 6 della legge n. 604 del 1966, norma notoriamente dedicata ai licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo. Secondo l’Autore non vi sarebbe, in pratica, onere di impugnare il recesso ogni qual volta si discuta delle conseguenze, immediate o differite, del medesimo (ad esempio del pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; dell’indennità ex art. 1751 c.c. e/o di clientela); sussisterebbe invece tale onere nel caso in cui l’agente volesse agire nei confronti del preponente per ottenere il risarcimento di danni conseguenti ad asserite violazioni del contratto.

In giurisprudenza si annoverano due arresti in favore dell’inapplicabilità dell’art. 32 della legge n. 182/2010 ai rapporti di agenzia.
Con la sentenza n. 1912 del 30/12/2015 il Tribunale di Torino ha statuito che “la norma che rende applicabile la decadenza di cui all’art. 6 l. 604/1966 anche “al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile richiama i soli rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al sopra richiamato articolo 409 n. 3) c.p.c., il che induce a ritenere che la decadenza riguardi soltanto “gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” e non anche i rapporti espressamente nominati disciplinati dal codice civile quale il rapporto di agenzia.
In senso conforme, con massima tralatizia, si registra anche la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 167 del 12 luglio 2017.

Avv. Francesco Severi